[1]Eccezioni alle attivita' riservate relative ai programmi per elaboratore

[2]1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati all'articolo 182, lettere a) e b), del presente accordo, allorche' tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonche' per la correzione di errori. 2. Il contratto non puo' impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda. 3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma puo', senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui e' basato ogni elemento del programma, quando tale persona effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art183 · fonte su Normattiva