[1]Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

[2]1 Le Parti concordano sulla possibilita' di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, in conformita' all'articolo 211, paragrafo 3, del presente accordo previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall'articolo 202, paragrafi 3 e 4, con reciproca soddisfazione delle Parti. 2. Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varieta' vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art203 · fonte su Normattiva