[1]Relazione con i marchi

[2]1. Le Parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un'indicazione geografica protetta di prodotti simili, purche' la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato. 2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 202 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione e' la data di entrata in vigore del medesimo accordo. 3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 203 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione e' la data di trasmissione all'altra Parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica. 4. Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a norma dell'articolo 203 del presente accordo se, a causa della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identita' del prodotto. 5. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, le Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per "marchio anteriore" si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo, che e' stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui cio' sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data di presentazione all'altra Parte della domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma del presente accordo. Tale marchio puo' continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purche' non sussistano motivi di nullita' o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art206 · fonte su Normattiva