[1]a garantire la protezione

[2]Ogni parte contraente protegge sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, ma conformemente alle disposizioni del presente atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni che possano prendere effetto sul proprio territorio, e fermo restando che le parti contraenti che non fanno distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale tra denominazioni di origine e indicazioni geografiche non sono tenute a introdurre tale distinzione nella propria legislazione nazionale o regionale.

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~atto-di-ginevra-art9 · fonte su Normattiva