[1]Lotta alla criminalita' e alla corruzione
[2]1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o di altro tipo. 2. La cooperazione riguarda, tra l'altro:
- a)il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi da fuoco e di droghe illecite;
- b)il traffico di merci;
- c)i reati economici, compresi quelli fiscali;
- d)la corruzione, sia nel settore privato sia in quello pubblico;
- e)la falsificazione di documenti;
- f)la criminalita' informatica. 3. Le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale di settore, compresa la cooperazione cui partecipa Europol. Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione per quanto concerne tra l'altro:
- a)lo scambio delle migliori pratiche, anche in materia di tecniche investigative e di ricerca dei reati;
- b)lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme applicabili;
- c)lo sviluppo di capacita', compresi la formazione e - se del caso - gli scambi di personale;
- d)le questioni inerenti alla protezione dei testimoni e delle vittime. 4. Le Parti sono impegnate ad attuare efficacemente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale del 2000 e i suoi tre protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e gli altri strumenti internazionali pertinenti.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
