[1]in materia di lotta agli stupefacenti

[2]1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorita' competenti, anche in materia di sanita', giustizia, dogane e affari interni e le autorita' di altri settori pertinenti, onde ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e tenendo debitamente conto dei diritti umani. Tale cooperazione mira anche a ridurre i danni causati dalla droga, a contrastare la produzione, il traffico e fuso di droghe sintetiche e a prevenire in modo piu' efficace la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. 2. Le parti concordano i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi stabiliti di comune accordo, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, con la Dichiarazione politica e con la Dichiarazione speciale sui principi fondamentali della riduzione della domanda di droga, approvate nel giugno 1998 dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) sulla droga, e con la Dichiarazione politica e il Piano d'azione, adottati nel marzo 2009 in occasione della 52a sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite. 3. La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione nazionali; sostegno alle azioni della societa' civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di stupefacenti e gli effetti nocivi da essi causati; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; prevenzione della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art32 · fonte su Normattiva