[1]Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

[2]Le Parti collaborano per prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale e internazionale di settore, anche a livello operativo. Le Parti applicano le norme internazionali pertinenti, in particolare quelle del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e quelle equivalenti alle norme adottate dall'Unione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art20 · fonte su Normattiva