[1]Lotta alla criminalita' organizzata e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione

[2]Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

  • a)il traffico e la tratta di esseri umani;
  • b)le attivita' economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
  • c)la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
  • d)la frode fiscale;
  • e)la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
  • f)il contrabbando;
  • g)il traffico illecito di armi;
  • h)la falsificazione di documenti;
  • i)il traffico illecito di automobili;
  • j)la cibercriminalita'.

[3]Nella lotta contro la criminalita' organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art84 · fonte su Normattiva