[1]Risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore

[2]1. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le Parti rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con la partecipazione e l'approvazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. 2. Le Parti riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare le conoscenze tradizionali nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica delle conoscenze tradizionali. 3. Le Parti concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni riguardanti la proprieta' intellettuale di questa sottosezione e della CBD. 4. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito ai pertinenti temi discussi in sede multilaterale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art229 · fonte su Normattiva