[1]Definizioni

[2]Ai fini della presente sezione si intende per: 1. "autorita' garante della concorrenza":

  • a)per la Parte UE, la Commissione europea;
  • b)per l'Ucraina il comitato antimonopoli (Anti-Monopoly Committee) dell'Ucraina; 2. "diritto della concorrenza":
  • a)per la Parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento UE sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
  • b)per l'Ucraina la legge n. 2210-III dell'11 gennaio 2001 (come modificata) e i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche. In caso di conflitto tra una disposizione della legge n. 2210-III e altre disposizioni sostanziali in materia di concorrenza, l'Ucraina garantisce che, per quanto riguarda quel conflitto, prevale la prima; e
  • c)ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo; 3. I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art253 · fonte su Normattiva