[1]Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi

[2]1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi:

  • a)nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 254 e all'articolo 258, paragrafo 1, del presente accordo;
  • b)le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di diritto della concorrenza di cui all'articolo 253, punto 2, del presente accordo; se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici assegnati a tali imprese. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un'impresa pubblica, concedere a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenere tali diritti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art257 · fonte su Normattiva