[1]Principi

[2]Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Esse convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo le seguenti pratiche e operazioni, secondo quanto precisato nel rispettivo diritto della concorrenza, nella misura in cui esse incidano sugli scambi tra le Parti:

  • a)gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare o ridurre notevolmente il gioco della concorrenza nel territorio di una delle Parti;
  • b)lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' impresa di una posizione dominante nel territorio di una delle Parti; oppure
  • c)le concentrazioni tra imprese che determinano il costituirsi di monopoli o una sostanziale restrizione della concorrenza sul mercato nel territorio di una delle Parti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art254 · fonte su Normattiva