[1]Campo di applicazione e settori interessati

[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci1 originarie dei territori delle Parti. 2. Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo (relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa).

[3]----------- 1 Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art26 · fonte su Normattiva