[1]Trasporti

[2]Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le Parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di assegnazione delle capacita' e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprieta' o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art273 · fonte su Normattiva