[1]Obiettivo e campo di applicazione

[2]1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare puo' avere sui reciproci scambi commerciali, le Parti istituiscono e mantengono un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici attivi sul loro territorio, in particolare per i piccoli operatori, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto e proporzionalita'. 2. Le Parti, riaffermando i loro rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e migliore gestione delle misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle materie disciplinate dal presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art282 · fonte su Normattiva