[1]Obiettivo e campo di applicazione
[2]1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare puo' avere sui reciproci scambi commerciali, le Parti istituiscono e mantengono un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici attivi sul loro territorio, in particolare per i piccoli operatori, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto e proporzionalita'. 2. Le Parti, riaffermando i loro rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e migliore gestione delle misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle materie disciplinate dal presente accordo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
