[1]Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
[2]1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell'impatto della regolamentazione. 2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
