[1]Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

[2]1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell'impatto della regolamentazione. 2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art287 · fonte su Normattiva