[1]Criminalita' organizzata e sicurezza dei cittadini

[2]1. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e il contrasto della criminalita' organizzata e finanziaria. A tal fine esse provvedono alla promozione e allo scambio delle buone pratiche e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, come la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalita' organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Esse incoraggiano, in particolare, i programmi di protezione dei testimoni. 2. Le parti convengono inoltre di cooperare per migliorare la sicurezza dei cittadini, soprattutto sostenendo le politiche e le strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito dovrebbe contribuire alla prevenzione dei reati e potrebbe comprendere attivita' quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorita' giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori pratiche in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, lo scambio di opinioni sui quadri legislativi e l'assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacita' istituzionali e operative delle autorita' preposte all'applicazione della legge.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art37 · fonte su Normattiva