[1]Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni

[2]1. Ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I-A del presente accordo (di seguito "tabelle"). Fatto salvo il primo comma, l'Ucraina, per gli oggetti da rigattiere di cui alla voce 6309 00 00 della tariffa doganale ucraina, sopprime i dazi doganali sulle importazioni alle condizioni enunciate nell'allegato I-B del presente accordo. 2. Per ciascuna merce l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo e' quella specificata nell'allegato I del presente accordo. 3. Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione piu' favorita (di seguito "NPF"), tale aliquota e' applicata come aliquota di base se e fintantoche' essa e' inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la tabella della Parte. 4. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465 del presente accordo (di seguito anche "comitato per il commercio"), relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata per quella merce secondo le rispettive tabelle.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art29 · fonte su Normattiva