[1]Informazioni scientifiche

[2]Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione, adozione e attuazione delle misure a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle condizioni sociali che influiscono sugli scambi commerciali reciproci.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art297 · fonte su Normattiva