[1]Informazioni scientifiche

[2]Le parti prendono atto dell'importanza di tenere conto delle informazioni tecniche e scientifiche e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente o della salute e della sicurezza sul lavoro, pur riconoscendo che l'assenza di una certezza scientifica assoluta non e' addotta per ritardare le misure di protezione laddove esista il rischio di danni gravi o irreversibili.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art292 · fonte su Normattiva