[1]Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

[2]1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. 2. La Parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo o a norma dell'accordo OMC, non puo' tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'apertura di un procedimento di risoluzione della controversia, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo. 3. Ai fini del paragrafo 2:

  • a)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa della DSU; e
  • b)i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio. 4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dal DSB. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art324 · fonte su Normattiva