[1]Arbitri

[2]1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti propone cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre i nominativi di cinque persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. L'elenco compilato a norma del paragrafo 1 del presente articolo e' lo strumento per la composizione dei collegi arbitrali a norma dell'articolo 307 del presente accordo. Comprende arbitri con conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. 3. Tutti gli arbitri designati per la partecipazione a un collegio arbitrale devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo ne' essere collegati al governo di alcuna delle Parti e sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art323 · fonte su Normattiva