[1]Modifica del capo
[2]Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare il presente capo, il regolamento di procedura per gli arbitrati di cui all'allegato XXIV del presente accordo e il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori di cui all'allegato XXV del presente accordo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
