[1]Modifica del capo

[2]Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare il presente capo, il regolamento di procedura per gli arbitrati di cui all'allegato XXIV del presente accordo e il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori di cui all'allegato XXV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art326 · fonte su Normattiva