[1]Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

[2]1. La procedura del meccanismo di mediazione non e' destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. Nel quadro di queste ultime, le Parti non adducono o presentano come prove ne' un collegio arbitrale prende in considerazione:

  • a)le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione;
  • b)la volonta' manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
  • c)i pareri o le proposte formulati dal mediatore. 2. Il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie. 3. Salvo diverso accordo tra le Parti, e fatto salvo l'articolo 331, paragrafo 6, del presente accordo, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono comunque rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art333 · fonte su Normattiva