[1]Trattamento nazionale

[2]Ciascuna delle Parti accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art34 · fonte su Normattiva