[1]Trattamento nazionale
[2]Ciascuna delle Parti accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
