[1]Eccezioni generali
[2]Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
