[1]Eccezioni generali

[2]Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art36 · fonte su Normattiva