[1]Accordi con altri paesi

[2]1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Nell'ambito del comitato per il commercio le Parti procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e, ove richiesto, su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'Unione europea, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi della Parte UE e dell'Ucraina sanciti dal presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art39 · fonte su Normattiva