Le Parti appoggeranno, ad esempio, il reciproco scambio di esperienze e iniziative di sostegno per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, fondata sulle priorita' dell' acquis dell'UE in questa materia, quali:

  • a)la gestione delle risorse acquatiche vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche;
  • b)l'ispezione e il controllo delle attivita' di pesca mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di sorveglianza, compreso un sistema di controllo dei pescherecci, e lo sviluppo delle strutture amministrative e giudiziarie corrispondenti in grado di applicare le misure appropriate;
  • c)la raccolta armonizzata dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e dei dati biologici ed economici;
  • d)la gestione della capacita' di pesca, compreso un registro della flotta peschereccia in attivita';
  • e)una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilita';
  • f)l'elaborazione di una politica strutturale per il settore della pesca, che tenga conto in particolare dello sviluppo sostenibile delle comunita' costiere.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art410 · fonte su Normattiva