[1]Applicazione delle misure
[2]1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perche' incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne da' notifica all'altra Parte e offre la possibilita' di consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente la Parte importatrice puo' adottare le misure idonee a risolvere il problema.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
