[1]Applicazione delle misure

[2]1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perche' incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne da' notifica all'altra Parte e offre la possibilita' di consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente la Parte importatrice puo' adottare le misure idonee a risolvere il problema.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art42 · fonte su Normattiva