[1]Trasparenza
[2]1. La Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne da' notifica ufficiale all'altra Parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale. 2. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni sia stato uno dei cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluto. 2. In deroga all'articolo 40 del presente accordo e fatto salvo l'accordo sulle misure di salvaguardia, su richiesta dell'altra Parte, la Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende adottare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra Parte la possibilita' di consultazioni.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
