[1]Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

[2]Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprieta'.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art471 · fonte su Normattiva