[1]Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi
[2]Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprieta'.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
