[1]Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza

[2]Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere le misure:

  • a)ritenute necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
  • b)relative alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attivita' di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
  • c)ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art472 · fonte su Normattiva