[1]Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza
[2]Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere le misure:
- a)ritenute necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b)relative alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attivita' di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c)ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
