[1]Campo di applicazione e definizioni

[2]1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo TBT"), che possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le Parti. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SPS"), ne' alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo. 3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art53 · fonte su Normattiva