[1]Campo di applicazione e definizioni
[2]1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo TBT"), che possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le Parti. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SPS"), ne' alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo. 3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
