[1]Trasparenza e scambio di informazioni

[2]1. Fatto salvo l'articolo 68 del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo responsabili dell'applicazione delle misure SPS e della loro esecuzione. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui le relazioni siano pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi. 2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 64 o della determinazione dell'equivalenza di cui all'articolo 66 del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e ad altre modifiche procedurali adottate nei settori interessati. 3. In questo contesto, la Parte UE informa con congruo anticipo l'Ucraina in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione. E' auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi richiesti da una delle Parti. A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano reciprocamente ogni modifica di queste informazioni.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art67 · fonte su Normattiva