[1]Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

[2]1. Le Parti convengono che i controlli effettuati all'importazione dalla Parte importatrice sulle spedizioni della Parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato XI, parte A, del presente accordo. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 71 del presente accordo. 2. La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna delle Parti e' indicata nell'allegato XI, parte B, del presente accordo. Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 64, 66 e 69 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente accordo. L'allegato XI, parte B, del presente accordo viene modificato di conseguenza con decisione del sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo. 3. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti nazionali simili. 4. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalita' amministrative dei controlli. 5. A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra Parte secondo quanto enunciato all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli fisici all'importazione sulle merci di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del presente accordo. A decorrere da tale data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra Parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per le merci interessate. 6. Le condizioni di approvazione dell'adeguamento dei controlli all'importazione sono inserite nell'allegato XI del presente accordo mediante la procedura di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art72 · fonte su Normattiva