[1]Dogane
[2]1. Le parti promuovono e facilitano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali per garantire la sicurezza alle frontiere, la semplificazione delle procedure doganali e l'agevolazione del commercio legittimo pur mantenendo le proprie capacita' di controllo. 2. La cooperazione comporta, tra l'altro:
- a)scambi di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- i)semplificazione e ammodernamento delle procedure doganali;
- ii)agevolazione delle operazioni di transito;
- iii)applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali;
- iv)rapporti con la comunita' imprenditoriale;
- v)libera circolazione delle merci e integrazione regionale;
- vi)organizzazione in materia di controlli doganali alle frontiere;
- b)elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;
- c)promozione del coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera competenti, a livello sia interno che transfrontaliero. 3. Le parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in ambito doganale. A tal fine, esse possono istituire di comune accordo strumenti bilaterali.
Testo vigente dal 25 maggio 2019
