[1]Trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

[2]1. Le disposizioni dell'articolo 88 del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attivita' nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'altra Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di societa' registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art91 · fonte su Normattiva