[1]- Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori

[2]1 Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 5% e la partecipazione maggioritaria non puo' superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata puo' applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione. 2 Qualora la presente Convenzione fungesse da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste dall'articolo 2 paragrafo 4, la partecipazione minoritaria non potra' essere inferiore al 10%, mentre la partecipazione maggioritaria non dovra' superare il 90% del costo totale della produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata puo' applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.

Testo vigente dal 25 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169~convenzione-art6 · fonte su Normattiva