[1]- Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica

[2]1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la proprieta' congiunta dei diritti sulle proprieta' tangibili e intangibili del film. Il contratto includera' una disposizione volta a garantire che il master del film (la prima versione completata) sia depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile. 2 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film per usarlo come supporto che consenta la riproduzione.

Testo vigente dal 25 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169~convenzione-art7 · fonte su Normattiva