Art. 7 (Convenzione)
[1]- Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica
[2]1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la proprieta' congiunta dei diritti sulle proprieta' tangibili e intangibili del film. Il contratto includera' una disposizione volta a garantire che il master del film (la prima versione completata) sia depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile. 2 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film per usarlo come supporto che consenta la riproduzione.
Testo vigente dal 25 novembre 2021
