di diritti

  • 1)Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i seguenti diritti per quanto riguarda i suoi servizi aerei internazionali di linea: (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrare; (b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per scopi non inerenti al traffico.
  • 2)Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire servizi aerei internazionali di linea sulle rotte specificate nella apposita sezione della Tabella annessa al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono in appresso denominati "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'esercire un servizio convenuto su una rotta specificata, le linee aeree designate da ciascuna Parte Contraente usufruiranno, oltre ai diritti specificati al par. 1) del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per quella rotta nella Tabella annessa al presente Accordo per prendere a bordo e scaricare passeggeri e carichi, corriere compreso.
  • 3)Si riterra' che nulla nel paragrafo 2) di questo Articolo conferisca alle aerolinee di una Parte Contraente il privilegio di prendere a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri e carichi, compreso il corriere trasportato a nolo o dietro retribuzione e destinato ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art3 · fonte su Normattiva