o sospensione dei diritti 1. Ciascuna delle Parti Contraenti avra' il diritto di revocare l'autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti conferiti in base all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre condizioni che ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti in ciascuno dei seguenti casi:

  • a)in ogni caso in cui non ritenga che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea non sia nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini;
  • b)nel caso di non adempimento da parte della compagnia aerea di sottoporsi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede i predetti diritti;
  • c)in ogni altro caso in cui la compagnia aerea non operi in conformita' alle condizioni stabilite dal presente Accordo. 2. A meno che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni indicate al Comma 1 del presente Articolo non siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni della legge o dei regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17~accordo-art5 · fonte su Normattiva