o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente o di imporre le condizioni che potra' ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti in qualunque dei seguenti casi:

  • a)in qualunque caso in cui non ritenga che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea appartengano alla Parte contraente che designa le compagnie aeree o ai suoi concittadini;
  • b)qualora tali compagnie aeree manchino di conformarsi alle leggi o ai regolamenti della Parte contraente che concede tali diritti;
  • c)qualora le compagnie aeree non siano gestite in conformita' con le condizioni prescritte dal presente Accordo. 2. Salvo i casi in cui la revoca immediata, la sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, tale diritto sara' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente. 3. Ciascuna Parte contraente avra' diritto, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, di ritirare la designazione di tale compagnia aerea specificata all'Articolo 5 punti 1 e 2 e di designarne un'altra.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art5 · fonte su Normattiva