o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere L'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo nei riguardi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che sembrano necessarie per l'esercizio di questi diritti in ciascuno dei casi seguenti:

  • a)qualora non sia soddisfatta che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la Compagnia o di suoi cittadini;
  • b)qualora quella compagnia manchi di osservare le leggi o i regolamenti della Parte Contraente che ha concesso questi diritti;
  • c)nel caso in cui la compagnia manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni prescritte in base al presente Accordo. 2. A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo l. del presente Articolo sia essenziale al fine di prevenire ulteriori infrazioni di leggi o di regolamenti, tale diritto sara' esercitato soltanto dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art5 · fonte su Normattiva