o sospensione dei diritti

  • 1)Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte dell'aerolinea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre le condizioni che puo' ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti: (a) in ogni caso in cui non abbia garanzie soddisfacenti che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella aerolinea sono acquisiti dalla Parte Contraente che designa l'aerolinea o dai connazionali di tale Parte Contraente; oppure (b) in caso di inadempimento, da parte di quella aerolinea, di conformarsi alle leggi o regolamenti della Parte Contraente che accorda tali diritti; oppure (c) in caso L'aerolinea sia in altra maniera inadempiente nel suo esercizio in base alle condizioni prescritte dal presente Accordo.
  • 2)A meno che una immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni menzionate al par.1 del presente Articolo non sia essenziale per prevenire ulteriori violazioni di leggi o regolamenti, tale diritto sara' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art5 · fonte su Normattiva