Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Croazia, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate dalla Croazia alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
Testo vigente dal 2 marzo 2012
