Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Croazia, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate dalla Croazia alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art48 · fonte su Normattiva