[1]Misure di clemenza

[2]1. Entrambe le Parti potranno concedere l'amnistia, l'indulto o la grazia, in conformita' con le rispettive disposizioni normative interne. 2. Quando ricevera' comunicazione dell'avvenuta concessione dell'amnistia, dell'indulto o della grazia ad opera della Parte mittente, la Parte ricevente adottera' immediatamente le misure necessarie per darvi esecuzione.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17~trattato-art13 · fonte su Normattiva