[1]Dovere di informazione
[2]La Parte ricevente informera' la Parte mittente sull'esecuzione della pena o della misura privativa della liberta' quando:
- a)la sentenza sia stata eseguita;
- b)la persona condannata evada prima che l'esecuzione della pena sia conclusa;
- c)la Parte mittente richieda un rapporto speciale.
Testo vigente dal 4 marzo 2015
