ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LITUANA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Lituana, qui di seguito denominati le "Parti", Consci dell'importanza di creare la cooperazione economica, industriale e tecnica per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi; Desiderosi di creare condizioni favorevoli ad uno sviluppo diversificato ed armonioso delle loro relazioni economiche sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocita' e volte a facilitare e promuovere le riforme di mercato; Considerando l'importanza della cooperazione economica internazionale per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi; Ribadendo gli impegni da essi assunti nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, l'importanza di dare piena attuazione a tutte le disposizioni ed i principi del processo CSCE ed in particolare quelli sanciti dal Documento Finale di Helsinki, ai documenti finali delle riunioni di Madrid e di Copenhagen, a quelli della Carta di Parigi per una nuova Europa, in particolare per quanto attiene allo stato di diritto, alla democrazia ed ai diritti dell'uomo, nonche' quelli della Conferenza CSCE di Bonn sulla Cooperazione economica; Ribadendo l'importanza di garantire i diritti dei gruppi etnici e nazionali e delle minoranze in conformita' agli impegni assunti nel contesto della CSCE; Considerando lo stato delle relazioni tra la Comunita' Europea e la Repubblica di Lituania; Affermando, infine, il desiderio d'intraprendere le azioni conseguenti al fine di fornire ulteriore impulso alla cooperazione economica, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica tra le imprese e le organizzazioni italiane e lituane di reciproco interesse e fiducia ed in particolare in quei settori ove esistono piu' favorevoli prospettive di sviluppo.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
