Parti si adopereranno per accrescere la cooperazione fra le imprese italiane e lituane in ogni settore economico ed in particolare nei seguenti settori prioritari: agricoltura (incluso il lino), industria alimentare, conciaria e calzaturiera, della carta e del legno, farmaceutica, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, del turismo cosi' come delle macchine utensili, artigianato, industria chimica, e settore ambientale. Attenzione prevalente verra' riservata allo sviluppo della cooperazione tra le piccole e medie imprese dei due Paesi.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;170~accordo-art4 · fonte su Normattiva