Parti si adopereranno, in conformita' alle rispettive legislazioni, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove forme di cooperazione. In particolare si dovra' facilitare lo sviluppo della cooperazione nel settore dei servizi e della cooperazione sui mercati terzi.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;170~accordo-art2 · fonte su Normattiva